Statuto

SOCIETA’ STORICA SPEZZINA

ONLUS
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Esente da imposta di bollo ai sensi D.Leg.460/97

Titoli I – Denominazione – Sede – Finalità e Attività – Durata

 

Art. 1 – Denominazione
E’ costituita, ai sensi dell’art. 10 – comma 1 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, l’Associazione denominata “Società Storica Spezzina ONLUS” altrimenti indicata con l’acronimo “S.S.S. ONLUS”,.

Detta Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.

Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede provvisoria presso il domicilio del Presidente. Via di Murlo 40 La Spezia
Il consiglio direttivo può autonomamente decidere di variarne la localizzazione.
Il trasferimento della sede associativa, in ambito allo stesso comune, non comporta alcuna modifica statutaria.

Art. 3 – Finalità e Attività
L’Associazione, che intende operare nel Settore di cui al cod. 7 dell’art. 10, comma 1 lett. a del D. Lgs. N. 460/97: “Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 (v. ora il D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale svolgendo, in linea con quanto enunciato nel Documento della Commissione Europea: “COM (2014) 477 final”, le sottoelencate attività:

  • definire e valorizzare l’identità culturale del territorio spezzino e limitrofo ottimizzando la fruizione diretta e indiretta dei Beni Culturali di pertinenza;
  • censire, promuovendone la massima tutela e migliore conservazione, le memorie storico-artistiche-archeologiche, nonché il paesaggio, attraverso una mirata rivalutazione e volorizzazione del territorio stesso;
  • organizzare e promuovere progetti didattici rivolti alle Scuole, di ogni ordine e grado, del territorio spezzino e limitrofo, finalizzati ad una adeguata comprensione e tutela del proprio Patrimonio Culturale;
  • istituire un “Archivio digitale di Storia Locale”, a supporto di studenti, studiosi ecc., liberamente consultabile;
  • istituire, tramite la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici e privati, da destinare agli scopi dell’Associazione, borse di studio e finanziamenti per programmi di ricerca condotti da studiosi, singoli o associati, italiani o stranieri;
  • progettare e creare servizi aggiuntivi nei poli museali, nelle aree archeologiche, nelle biblioteche etc. al fine di divulgare e preservare la testimonianza storico culturale degli stessi;
  • Individuare strategie di marketing che portino alla raccolta di fondi aggiuntivi (fund raising) per le Istituzioni e gli Enti interessati;
    progettare e sostenere un modello di sviluppo socio-culturale ed economico basato sui Beni Culturali e sulla valorizzazione e promozione del settore economico e turistico;
  • progettare e favorire iniziative di crescita, di divulgazione, di dibattito e di confronto culturale sui temi di specifico interesse mediante l’organizzazione di convegni, seminari, giornate di studio, meeting, etc.;
  • facilitare il collegamento fra le Università e gli Enti territoriali, sensibilizzando la Comunità attraverso un’attiva fruizione del bene culturale, paesaggistico, etc.;
  • partecipare, anche attraverso contratti e rapporti associativi, ad iniziative con università pubbliche e private o altri organismi pubblici o privati italiani e stranieri per progetti culturali, formativi, informativi, di ricerca e di studio;
  • garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre Associazioni ed Istituzioni culturali italiane e straniere e favorire un processo dinamico di scambi con la promozione delle proprie iniziative sul piano locale e regionale, nonché nazionale e internazionale, con la pubblicazione di atti e memorie, con la diffusione di informazioni e notizie e l’uso di ogni opportuno mezzo di divulgazione;
  • progettare ed organizzare eventi socio-culturali e della famiglia, di qualsiasi tipologia, con particolare attenzione a raduni, feste, mostre, picnic, festival, game, tour, escursioni per il weekend, party, villeggiature, cookies vacanze, etc.

Altri due importanti obiettivi che l’Associazione si prefigge di realizzare, data la loro imprescindibilità da quanto sopra esposto, sono:

  1. rinsaldare i legami fra il mondo economico e quello della cultura, avviando anche una proficua collaborazione con gli operatori del settore agro-alimentare, turistico, alberghiero e della ristorazione, nonché del commercio e dell’artigianato, al fine di divulgare la più ampia conoscenza dell’area spezzina e limitrofe, con particolare riguardo alla difesa e promozione delle eccellenze locali;
  2. promuovere e incentivare, in campo urbanistico e edilizio, tecniche costruttive, di restauro e di pianificazione territoriale, che, unitamente ad una elevata capacità e serietà professionale, garantiscano la più sicura salvaguardia del Patrimonio Storico-Cultuale (nella più ampia accezione del termine), nonché ambientale e paesaggistico.

L’Associazione, inoltre, potrà svolgere tutte quelle attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di utilità e solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal richiamato D. Lgs. n. 460/97 e dalla vigente normativa.
L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o distribuzione, non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto e regolamento, perseguono le medesime finalità.

Art. 4 – Durata della Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

 

Titolo II

 

Art. 5 – Soci
Possono essere soci della Società Storica Spezzina Onlus, tutti coloro che, maggiorenni, ne condividono gli interessi, lo spirito e gli ideali e che intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
– Le Organizzazioni Pubbliche o Private aderenti, partecipano nella persona di un loro rappresentante adeguatamente referenziato;

I Soci si suddividono nelle seguenti categorie:

  • Soci Fondatori;
  • Soci Ordinari;

Soci Fondatori – sono coloro che, elencati nell’ Atto Costitutivo, hanno dato vita all’Associazione e costituiscono il primo Consiglio Direttivo che durerà in Carica 3 anni. Versano puntualmente la quota associativa e non hanno diritti diversi dagli altri Soci.
Soci Ordinari – sono coloro che, previa domanda di ammissione accolta dal Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell’Associazione, sottoscrivendone finalità e regolamenti. Godono di tutti i diritti riservati ai soci;
– Il rapporto associativo non può essere temporaneo;
– La quota associativa non è trasmissibile.

Art. 6 – Diritti e Doveri dei Soci
– Gli associati hanno il diritto di partecipare alla vita dell’Associazione, possono frequentarne la sede, disporre delle attrezzature e materiali in essa contenuti, ricevere pubblicazioni e ogni altro materiale prodotto, nonché partecipare a tutte le attività e manifestazioni organizzate e promosse dall’Associazione medesima.
– Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di voto per l’approvazione o le modificazioni dello statuto, degli eventuali i regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
– Tutte le cariche e tutti gli incarichi sono ricoperte e svolti a titolo gratuito. Nessuna pretesa di compenso potrà essere avanzata nei confronti dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate e successivamente verificate dal Consiglio Direttivo, effettivamente sostenute nell’interesse dell’Associazione medesima e debitamente documentate.
– Gli Associati, quindi, si impegnano a svolgere, a titolo personale, volontario e gratuito, tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi e alle regole dell’Associazione;
– Gli Associati, nella loro veste di privati cittadini e quindi di imprenditori, artigiani, commercianti professionisti ecc., possono comunque partecipare, nei modi consentiti dalla vigente normativa e senza che ciò costituisca conflitto di interesse con l’Associazione, a tutte le attività realizzative dei progetti promossi dall’Associazione medesima.
– Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all’esterno dell’associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
– Tutti gli associati, hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare il ruolo e le decisioni degli Organi dell’Associazione, di versare puntualmente la quota associativa, di uniformare il proprio comportamento alle migliori regole del civile confronto e convivenza.
– In nessun caso, ad eccezione delle deleghe conferite dal Consiglio Direttivo e sottoscritte dal Presidente, i Soci possono rappresentare o impegnare l’Associazione verso terzi.
Il socio risponde, personalmente e con le proprie risorse dei danni da lui causati.
Art. 7 – Perdita dello status di Socio
Lo status di socio non può essere temporaneo e si perde in caso di: a) Dimissioni del Socio –da presentare in forma scritta al Consiglio Direttivo; b) Espulsione; c) Decesso.
l’Espulsione è prevista quando, a seguito di due richiami scritti, il socio perseveri nel comportamento che ha dato luogo ai predetti richiami; quando il socio si renda moroso e insolvente, senza giustificati motivi, nei confronti dell’Associazione; quando il socio ponga o abbia posto in essere azioni e comportamenti che hanno arrecato danno (giuridico, morale, materiale ecc.) all’Associazione.
L’Espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo (a maggioranza dei suoi membri) e comunicata, in forma scritta, al Socio, o direttamente “brevi manu” o mediante lettera raccomandata r.r.
Contro il provvedimento di espulsione, il socio può ricorre entro 30 gg. dalla data di comunicazione dello stesso. Il ricorso verrà esaminato dal Collegio dei Probi Viri, il quale decide in via definitiva.
Fino al pronunciamento del suddetto Collegio, il Socio è sospeso con perdita di ogni diritto.
Il giudizio del Collegio dei Probi Viri è inappellabile.
Il socio risponde, personalmente e con le proprie risorse dei danni da lui causati
– In qualsiasi dei tre casi sopradescritti, la perdita dello status di socio non dà alcun diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
– Il decesso del socio, non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

 

Titolo III – Organi Statutari – Durata delle cariche

 

Art. 8
L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, nel seno del quale sono nominati, con votazione palese o, se richiesta da 1/3 dei suoi componenti, a scrutinio segreto: il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, un membro del Collegio dei Provi Viri (tre membri, di cui due eletti dall’Assemblea dei Soci).

Sono Organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea Generale dei Soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Collegio dei Probi Viri – qualora il numero degli associati superi il limite di 50, diversamente, i casi di arbitrato sono rimessi al Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza assoluta; i giudizi o deliberati, sono redatti in forma scritta e sono inappellabili;
  4. Il Segretario;
  5. Il Tesoriere
  6. Il Vice Presidente
  7.   Il Presidente.
  8.   L’Associazione, senza che ciò comporti alcuna variazione allo Statuto, potrà, se ritenuto necessario, istituire il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

  • L’Assemblea è costituita da tutti i Soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa.
  • Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
  • Le Assemblee sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, il luogo e l’ora della prima e seconda convocazione, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione, di norma, trasmessa tramite E-Mail, SMS o qualsiasi altro mezzo informatico che ne garantisca la lettura;
  • La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci o della metà più uno dei Consiglieri; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione;
    In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
    L’assemblea è presieduta di diritto dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o delegato;
    I lavori assembleari sono diretti dal Presidente dell’Assemblea.
    Delle riunioni di assemblea verrà redatto, a cura del Segretario o, in sua assenza, di un membro del Consiglio Direttivo, un verbale che sarà pubblicato sul sito web dell’Associazione o inviato, agli associati tramite mezzi elettronici – informatici.
    Ciascun socio non può essere portatore di non più di 2 deleghe;
  • Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice (50%+1) dei presenti, fatto salvo quanto previsto per le Assemblee straordinarie;
  • L’assemblea ha i seguenti compiti:
    – eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
    – eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
    – eleggere due componenti del Collegio dei Probi Viri – (Il Collegio si compone di tre membri, uno dei quale è designato dal Consiglio Direttivo, nel suo seno o fra gli associati)
    – approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
    – approvare l’annuale Rendiconto (consuntivo e preventivo) Economico Finanziario;
    – approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto e di scioglimento dell’Associazione.
    – deliberare su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probi Viri.

Art. 10 – Assemblea Straordinaria
E convocata dal Presidente, su richiesta della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo o su richiesta di minimo un 1/3 del numero dei Soci aventi diritto al voto, almeno 30 giorni prima della data fissata e nei modi e con i mezzi di cui al terzo punto del precedente art. 9.

L’Assemblea Straordinaria è convocata per: a) Modifica dello Statuto; b) Decadenza Direttivo; c) Scioglimento, Fusione o trasformazione dell’Associazione.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la maggioranza degli associati ordinari; in seconda convocazione con un terzo degli associati ordinari; ove anche in seconda convocazione non si dovesse raggiungere il quorum costitutivo di cui sopra, potrà essere convocata una nuova riunione – in terza convocazione – che risulterà validamente costituita qualunque sarà il numero degli associati ordinari presenti; in tutti i casi l’Assemblea delibererà a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.
Nelle assemblee le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; si procede invece per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci presenti.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea ed è composto da un numero di membri rispondente alla risultanza del rapporto proporzionale di 1 a 6, fra consiglieri e iscritti – (60 iscritti = 10 consiglieri) e comunque non inferiore ad un minimo di cinque.
    Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti, senza comunque superare il numero di 12. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
  2.  Il Consiglio si riunisce, di norma, una volta ogni mese, su convocazione del Presidente e nella sede che, di volta in volta, verrà indicata. Le convocazioni, contenenti l’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, devono essere trasmesse, tramite E-Mail, SMS o qualsiasi altro mezzo informatico che ne garantisca la lettura, almeno 10 gg. Prima della data fissata.
  3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti il C.D.; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
  4. In prima convocazione il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
  5. Il Consiglio ha i seguenti compiti:
    – eleggere il presidente;
    – nominare il segretario;
    – nominare il componente di spettanza nel Collegio dei Probi Viri
    – fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
    sottoporre all’approvazione dell’assemblea i Rendiconto preventivo e consuntivo annuali;
    determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
    esaminare e autorizzare le spese della Associazione;
    accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
    ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;Il Consiglio Direttivo decade per contemporanee e motivate (per iscritto) dimissioni della metà più uno dei suoi componenti. In tale situazione, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o, in sua vece, il Consigliere più anziano rimasto in carica, convoca l’Assemblea Straordinaria dei Soci, entro i trenta giorni successivi, curando l’ordinaria amministrazione.

Fermo quanto previsto dagli artt. 36-39 c.c., i componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente e personalmente con il Presidente per le obbligazioni che questi abbia assunto in esecuzione di deliberazioni del consiglio.

Art. 12 – Segretario
Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
– provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
– è responsabile della conservazione degli atti e della documentazione dell’Associazione
– è responsabile della corrispondenza dell’Associazione;
– è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
– provvede al disbrigo di tutte le pratiche burocratico-amministrative dell’Associazione, nonché, coordinando anche altri Soci, all’organizzazione logistica di tutti gli eventi, progetti ecc. promossi da quest’ultima.

Art. 13 – Tesoriere
Il Tesoriere cura l’amministrazione contabile dell’Associazione e si incarica di:
– predisporre il rendiconto economico e finanziario (preventivo e consuntivo) da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
– provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
– provvedere alla riscossione delle entrate, al rilascio della documentazione fiscale prevista dalla normativa fiscale per le ONLUS e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
– provvedere alla conservazione delle proprietà dell’Associazione.

In caso di assenza, impedimento, cessazione dall’incarico e comunque fino al ripristino dell’assetto ordinario, le mansioni del Tesoriere saranno esercitate collegialmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Collegio dei Probi Viri
– Il Collegio dei Probi Viri, è costituito da tre membri, (di cui uno designato dal Consiglio Direttivo, nel suo seno o fra gli associati) più due supplenti, ed è eletto dall’Assemblea dei Soci.
– Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
– Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo emesso è inappellabile.

Art. 15 – Il Vice Presidente
– E’ eletto, con le medesime modalità del Presidente, dal Consiglio Direttivo di cui è membro.
– Coadiuva il Presidente in tutte le sue attività e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento.
– In caso di dimissioni o decadimento del Presidente, ne assume, di fatto, la carica per la durata residua del mandato e/o fino all’insediamento del successivo.

Art. 16 – Presidente
-Il Presidente, che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
– Esso cessa naturalmente dalla carica a fine del triennale mandato e, comunque, fino all’insediamento del nuovo Presidente, oppure quando non ottemperi, senza giustificato motivo, a quanto disposto nei precedenti articoli 9, comma 4 e 11, comma 4.
-Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
-In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
-In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte, temporaneamente, dal Vice Presidente o, in caso d’impedimento anche di quest’ultimo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 17 – Durata delle cariche
Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Il Presidente, rimane in carica fino all’insediamento del successivo.

 

Titolo IV – Patrimonio e Risorse Economiche – Rendiconto

 

Art. 18 – Patrimonio e Risorse Economiche

  1. Il patrimonio dell’Associazione è formato dalle entrate che sono costituite come segue:
    (a) dalle quote sociali annuali, nonché da contributi volontari da parte degli associati. La quota associativa, uguale per tutti i soci, è fissata annualmente dal consiglio direttivo e approvata dall’assemblea dei soci.
    (b) da contributi derivanti da: Organismi Internazionali, dallo Stato, da Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – da Istituti di Credito, da Enti in genere, nonché da altre persone fisiche e giuridiche;
    (c) da eventuali erogazioni, sponsorizzazioni, sovvenzioni, donazioni, e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
    (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
    • dai beni dell’associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
  2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati.
  3. Tutti i beni appartenenti all’associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
  4. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
  5. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.Il patrimonio dell’associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi prefissati dallo statuto e alle attività ad esso connesse.L’associazione non può in nessun caso distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; ha altresì l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione di legge.

Art. 19 – Rendiconto Finanziario Preventivo e Consuntivo.

  1. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
    Alla fine di ciascun esercizio, il consiglio direttivo procederà alla retifica del Rendiconto consuntivo che, unitamente a quello preventivo, dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea generale da convocarsi entro uattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
  2. I Rendiconto Finanziario è redatto dal Tesoriere, ratificato dal Consiglio Direttivo e depositato presso la sede sociale dell’Associazione almeno trenta giorni prima dell’assemblea che dovrà approvarlo. Copia del rendiconto può essere chiesta da tutti gli associati in godimento del diritto di voto.
  3. Nel Rendiconto Finanziario, debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea.
  4.  tutti gli oneri positivi o negativi saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 3.

 

Titolo V – Nome finali e Transitorie

 

Art. 20 – Regolamento Interno
Qualora lo si ritenesse necessario e senza che ciò comporti alcuna variazione statutaria, il Consiglio Direttivo, potrà emanare particolari norme regolamentari , nel rispetto del presente statuto,, utili al miglioramento dell’organizzazione e funzionamento dell’Associazione.

Art. 21 – Responsabilità e Assicurazione
La S.S.S. ONLUS risponde, come disposto dall’art. 38 c.c., solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e risponde, esclusivamente con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
Per tali evenienze, il Consiglio Direttivo, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, si riserva di stipulare adeguata Polizza Assicurativa per i danni derivanti dalla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione.

Art. 22– Scioglimento dell’Associazione
L’associazione si estingue per delibera dell’Assemblea Straordinaria secondo le modalità di cui all’art10 del presente Statuto quando risulti acclarata l’impossibilità di raggiungere gli scopi statutari.
In caso di scioglimento o cessazione dell’attività dell’associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 23 – Norma di Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.